Art. 6.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali e del criterio multicentrico stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

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      3. Il Ministro delle infrastrutture delega la regione Veneto a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.